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ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA A.O.V.D.L
Art.1) E' corrente l' ASSOCIAZIONE ORNOTOLOGICA VALLE DEL LIRI (A.O.V.D.L), aderente alla Federazione Ornicoltori Italiani (F.0.I).
Art. 2) L'Associazione non ha scopi commerciali o di lucro, ma si prefigge di incrementare e di infondere la passione per il canarino e per gli altri uccelli da gabbia e da voliera, a scopo di svago e di studio.
Art.3) L'Associazione è costituita allo scopo di riunire e coordinare l'attività degli allevatori ed amatori di canarini e di uccelli da gabbia o da voliera che, con onestà di intenti e coscienzioso e paziente lavoro, oltre a soddisfare la loro gentile passione si propongono di migliorare la razza allevata e eventualmente di creare nuove razze, nonchè di prestarsi reciproca assistenza.
Art.4) Altri scopi dell'Associazione sono quelli di facilitare ai soci l'importazione o l'acquisto, a prezzi di allevatore, prezzo associazioni consorelle italiane o estere, di riproduttori di razze pregiate, al fine di rigenerare e perfezionare i propri ceppi di allevamento.
Art. 5) Le domande di adesione all'Associazione si intendono accettate dopo l'approvazione delle stesse da parte del Consiglio Direttivo.
Art. 6) L'Associazione annovera fra i propri aderenti due categorie di soci: a) soci ordinari, che comprende i soci allevatori e i soci non allevatori; b) soci onorari;
Art. 7) Organi dell'Associazione sono: a) L'Assemblea Generale; b) Il Consiglio Direttivo; c) Il Collegio dei Revisori dei Conti; d) Il Collegio dei Probiviri.
Art. 8) L'Assemblea Generale ha il compito di indicare l'ordinamento e gli indirizzi della Associazione. Le sue deliberazioni vincolano tutti i soci.
Art. 9) Il Consiglio Direttivo ha il compito di operare per la realizzazione delle finalità statutarie e di dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea Generale. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea Generale dei soci ordinari. Nel proprio seno, il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. I Membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni.
Art. 10) Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di vigilare sulla corretta amministrazione dell'Associazione. Esso è composto da tre membri eletti dall'Assemblea Generale con incarico triennale.
Art. 11) Il Collegio dei Probiviri ha il compito di pronunciarsi sulle controversie tra L'Associazione ed i soci. Esso è composto da tre membri preferibilmente scelti fra i magistrati o nel campo forense. I Probiviri non devono far parte di associazioni federate.
Art. 12) Almeno una volta all'anno, tutti i soci ordinari, ad eccezione degli allievi, si riuniscono in assemblea generale. L'assemblea deve essere convocata con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno e che deve pervenire ai soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le assemblee sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, le assemblee sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti. I soci che (per ragioni non dipendenti dalla loro volontà) non possono partecipare all'assemblea possono essere rappresentati per delega, che può essere rilasciata solo ad altro socio; ogni socio ha un solo voto e non può avere più di una delega. I soci che senza giustificato motivo non partecipano all'assemblea per tre volte consecutive saranno dichiarati dimissionari. Delle delibere assembleari è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; i verbali sono conservati presso la sede sociale, dove ciascun socio può prenderne visione.
Art. 13) Il Presidente è il capo dell'Associazione e la rappresenta legalmente. In caso di sua assenza od impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente.
Art. 14) Il Presidente ha la facoltà di riunire i soci in assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente presiede le adunanze dell'Assemblea.
Art. 15) Funzioni preminenti del Presidente o di chi ne fa le veci sono quelle di:
a) fare osservare il presente statuto; b) dare esecuzione alle deliberazioni della assemblea e del Consiglio Direttivo, di cui è capo.
Art. 16) Prima dell'inizio delle cove, i soci devono, tramite la segreteria dell'Associazione, prenotare gli anellini sufficienti al loro presupposto fabbisogno, nei termini stabiliti dalla F.O.I..
Art. 17) L'Associazione si propone di indire una mostra annuale.
Art. 18) L'Associazione provvede a facilitare la partecipazione dei soci alle esposizioni e mostre italiane ed estere.
Art. 19) Il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, può espellere dall'Associazione il socio che si dimostri elemento disgregatore e perturbatore della concordia sociale, oppure che compia atti che possono menomare la dignità e la serietà dell'Associazione e dei singoli soci.
Art. 20) L'eventuale aggiunta di nuovi articoli e revisione del presente statuto può essere effettuata su deliberazione dell'Assemblea plenaria.
Art. 21) L'associato deve versare la quota associativa (nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo) entro il 31 gennaio di ogni anno. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.
Art. 22) Il consiglio Direttivo redige ogni anno i bilanci preventivo e consuntivo, che sono depositati presso la sede sociale; ciascun socio può prenderne visione.
Art. 23) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio della stessa verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 24) Per tutto ciò che non è contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in tema di persone giuridiche.
09 Giugno 1998 Letto, approvato e firmato |
